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D.Lvo 08/07/2003 n. 2772. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, valuta le istanze di riconoscimento tenendo conto, anche, della formazione e dell'esperienza professionale acquisite in un altro Stato membro. 3. La decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi. 4. I provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli devono essere congruamente motivati e sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito per l'adozione del provvedimento, il richiedente può ricorrere all'autorità giudiziale.» b) gli allegati A e B sono sostituiti dall'allegato VII del presente Decreto. Tutti i riferimenti agli allegati A e B sono intesi come effettuati all'allegato, come introdotto dal presente Decreto. Nota all'art. 6: - La Legge 13 giugno 1985, n. 296, reca: «Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte delle ostetriche con cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità economica europea». Art. 7. Modifiche al Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129 relativo alla professione di architetto 1. Al Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, sono apportate le seguenti modificazioni a) all'articolo 2, comma 2-ter, le parole: «10 maggio 1985» sono sostituite dalle seguenti: «5 agosto 1985» b) all'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-quinquies-bis. Sono, altresì, ammessi alla procedura di riconoscimento di cui all'articolo 4, formazioni di cui al comma 2, acquisite nell'ambito di un sistema di promozione sociale o di studi universitari a tempo ridotto, sancite da un esame di architettura, di livello universitario ed equivalente all'esame di cui al comma 1, lettera b), superato con successo da persone che lavorano da sette o più anni nel settore dell'architettura sotto la sorveglianza di un architetto o di uno studio di architetti.» c) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «10-bis. Il provvedimento di cui al comma 8 è debitamente motivato e può essere impugnato dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Il richiedente può ricorrere anche in assenza di decisioni entro il termine stabilito.» d) nell'allegato A, per il Portogallo, al punto l), settimo trattino la frase: «rilasciato dalla Facoltà di scienze e tecnologia dell'Università di Porto» è sostituita dalla seguente: «rilasciato dalla Facoltà di ingegneria (de Engenharia) dell'Università di Porto». Note all'art. 7: -Il Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, reca: «Attuazione delle direttive n. 85/384/CEE, n. 85/614/CEE e n. 86/17/CEE in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura ». Il testo dell'art. 2, così come modificato dal decreo qui pubblicato, così recita: «Art. 2 Condizioni di riconoscimnto 1. Sono riconosciuti i diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati a conclusione di un corso di studi di livello universitario, che presenti i seguenti requisiti a) la formazione deve riguardare principalmente l'architettura ed essere equilibratamente ripartita tra gli aspetti tecnici e pratici b) la durata della formazione deve comprendere almeno quattro anni di studi a tempo pieno presso un'università o un istituto d'istruzione analogo, ovvero almeno sei anni di studio presso un'università o analogo istituto, di cui non meno di tre a tempo pieno, ed essere sancita, a 2. La formazione data dal corso di studi deve assicurare a) la capacità di creare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche b) un'adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell'architettura nonchè delle arti, tecnologie e scienze umane ad esse attinenti c) una conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualità della concezione architettonica d) un'adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione e) la capacità di cogliere i rapporti tra uomo e creazioni architettoniche e tra queste e il loro ambiente, nonchè la capacità di cogliere la necessità di adeguare tra loro creazioni architettoniche e spazi in funzione dei bisogni e della misura dell'uomo f) la capacità di capire l'importanza della professione e delle funzioni dell'architetto nella società, in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali g) una conoscenza di metodi d'indagine e di preparazione del progetto di costruzione h) la conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici i) una conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie nonchè della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici l) una capacità tecnica, che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione m) una conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l'integrazione dei piani nella pianificazione. 2-bis. I diplomi, certificati e altri titoli, di cui ai commi 1 e 2, rilasciati dagli altri Stati membri dell'Unione europea, sono elencati nella comunicazione della Commissione europea 2001/C333/02 del 28 novembre 2001, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 85/384/CEE. 2-ter. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, è riconosciuta la formazione delle «Fachhochschulen» nella Repubblica Federale di Germania, purchè sia impartita in tre anni, esista al 5 agosto 1985, corrisponda ai requisiti definiti all'art. 4 e dia nella Repubblica Federale di Germania ac cesso all'attività di architetto con il titolo professionale di architetto e purchè detta formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale nella Repubblica Federale di Germania della durata di quattro anni, comprovato da un apposito certificato rilasciato dall'ordine professionale cui è iscritto l'architetto. 2-quater. Sono, altresì, ammessi alla procedura di riconoscimento di cui all'art. 4, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti in Paesi terzi da cittadini di cui all'art. 1, qualora tali diplomi, certificati e altri titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro dell'Unione europea e corrispondano ai diplomi, certificati e titoli elencati nella comunicazione della Commissione europea di cui al comma 2-bis o nell'allegato A. 2-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica alla Commissione europea e contemporaneamente a tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea e agli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati in Italia e che rispondono ai requisiti di cui ai commi 1 e 2, con l'indicazione delle Università che li rilasciano. 2-quinquies-bis. Sono, altresì, ammessi alla procedura dì riconoscimento di cui all'art. 4, formazioni di cui al comma 2, acquisite nell'ambito di un sistema di promozione sociale o di studi universitari a tempo ridotto, sancite da un esame di architettura, di livello universitario ed equivalente all'esame di cui al comma 1, lettera b), superato con successo da persone che lavorano da sette o più anni nel settore dell'architettura sotto la sorveglianza di un architetto o di uno studio di architetti.». -Il testo dell'art. 4 del citato Decreto legislativo n. 129/1992, così come modificato dal Decreto qui pubblicato, così recita: «Art. 4 Competenze e procedimento 1. I soggetti di cui all'art. 1 devono presentare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca domanda per il riconoscimento del proprio titolo ai fini dell'ammissione all'esercizio dell'attività di architetto nel territorio della Repubblica italiana. 2. La domanda, redatta in lingua italiana ed in carta da bollo, deve indicare la provincia nella quale l'interessato ha intenzione di stabilirsi o di operare, ed essere corredata dei seguenti documenti a) il diploma, certificato, o titolo o insieme di titoli di cui si chiede il riconoscimento, in copia autenticata, o un attestato rilasciato dalla stessa autorità che ha conferito il diploma, certificato o altri titoli, che, riportando gli stessi dati, ne conferma la veridicità o di onorabilità in esso richiesti per l'accesso all'attività di architetto. Se lo Stato membro dtorigine o di provenienza non richiede tale attestato, in sostituzione deve essere presentato un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità di quello Stato. Se nessuno dei predetti documenti viene rilasciato nello Stato membro d'origine o di provenienza, deve essere presentato un attestato che faccia fede che l'interessato ha reso una dichiarazione giurata o, negli Stati in cui tale giuramento non esista, una dichiarazione solenne davanti ad una competente autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato dello Stato membro d'origine o di provenienza. Dai documenti sopra indicati deve altresì risultare che l'interessato non è stato in precedenza dichiarato fallito o, se lo è stato, che sono decorsi almeno cinque anni dalla pronunzia della dichiarazione di fallimento o, se è decorso un termine più breve, che nei confronti dell'interessato è stato adottato provvedimento con effetti di riabilitazione civile c) un certificato di cittadinanza o copia di altro documento dalla quale si evinca la cittadinanza dell'interessato. 3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può richiedere che i documenti, se redatti in lingua diversa dall'italiano, siano accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana del testo originale qualora sia impossibile acquisire, attraverso altri canali, le necessarie informazioni dai documenti prodotti. 4. Al momento della loro presentazione i documenti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 non devono essere di data anteriore a tre mesi. 5. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca accerta la completezza e la regolarità della domanda e della relativa documentazione, richiedendo all'interessato le eventuali integrazioni. 6. Per la valutazione dei titoli di cui al comma 2, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indice, previa consultazione del Consiglio universitario nazionale, una conferenza di servizi ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano a) il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie b) il Ministero degli affari esteri c) il Ministero della giustizia d) il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori. 7. In relazione a casi specifici, la conferenza di servizi di cui al comma 6 può essere integrata da un rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri. 8. Il procedimento si conclude con l'adozione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Decreto di riconoscimento o del provvedimento di rifiuto entro tre mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione. 9. Il Decreto di riconoscimento o il provvedimento di rifiuto sono comunicati all'interessato. Il Decreto è altresì trasmesso al Consiglio degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori territorialmente competente per l'iscrizione nell'albo ai sensi dell'art. 5. 10. Se i titoli di cui all'art. 2, comma 2-quater, attestano una formazione non conforme ai requisiti di cui al medesimo articolo, commi 1 e 2, il riconoscimento può essere condizionato al superamento di una prova attitudinale ai sensi dell'art. 8 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, tenuto conto anche dell'esperienza professionale acquisita nello Stato membro che ha riconosciuto detto titolo. 10-bis. Il provvedimento di cui al comma 8 è debitamente motivato e può essere impugnato dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Il richiedente può ricorrere anche in assenza di decisioni entro il termine stabilito. ». |
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